Oggi parliamo della dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT)

Principalemnte Molteni si occupa si esportare la merce dall’Italia alla Svizzera, pertanto abbiamo il dovere di tenere sotto controllo le ligislazioni svizzere in termini di importazione. Per quello che riguarda la procedura standard per l’ammissione temporanea di merci avviene mediante DDAT, un documento doganale svizzero che non ha alcuna influenza sulle formalità doganali all’estero.

Per il regime di ammissione temporanea con DDAT l’ufficio doganale richiede la prestazione di una garanzia (deposito) per i tributi, pari all’importo che dovrebbe essere pagato al momento dell’imposizione definitiva (immissione in libera pratica). La garanzia può essere data sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione di un’agenzia doganale.

Per fare in modo che la DDAT vada a buon fine è necessario esportare nuovamente la merce all’estero entro il termine di validità della DDAT, solitamente di due anni. Se invece si decide di tenere la merce definitivamente in Svizzera, è necessario dichiararla in modo definitivo. 

Condizioni di base

Per poter beneficiare del regime di ammissione temporanea dai paesi UE alla Svizzera, sono necessario alcune condizioni:

  • le merci devono essere destinate alla riesportazione;
  • l’identità delle merci deve essere determinata;
  • le merci devono essere riesportate senza aver subito alcuna modifica. Sono ammessi solo provvedimenti ai fini della conservazione, durante l’ammissione temporanea. Se si desidera riparare o perfezionare le merci, occorre ricorrere al regime doganale del perfezionamento attivo.
  • divieti, limitazioni e condizioni devono essere rispettati.

Proroga

Come abbiamo indicato sopra il regime di ammissione temporanea con DDAT è limitato a due anni, ma vi sono condizioni per cui la proroga può essere prolungata di un anno al massimo per tre volte. La proroga va richiesta in forma scritta e prima della scadenza del termine di validità della DDAT all’ufficio doganale che aveva aperto il regime di ammissione temporanea con DDAT.Per le merci la cui ammissione temporanea dura più di due anni, i tributi doganali sono dovuti proporzionalmente a partire dal 25° mese.

 

Per maggiori informazioni contattateci, vi daremo tutte le informazioni per una corretta importazione temporanea.

 

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