Oggi parliamo del perfezionamento passivo: quando invii in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea un bene per una riparazione gratuita in garanzia, una volta riparato e rispedito nel paese del proprietario il bene non deve pagare nuovamente dazio, infatti lesportazione temporanea fuori dal territorio doganale della Comunità di un bene comunitario da sottoporre a riparazione gratuita o ad altre operazioni prive di carattere commerciale, e la successiva reimportazione dello stesso bene in esenzione totale (o parziale) dei dazi, rientra nel cosiddetto regime doganale di “perfezionamento passivo”, previsto dalla normativa unionale (articolo 163, paragrafo 1 e) del Regolamento 2446/2015). L’autorizzazione può essere richiesta all’atto dell’importazione dei prodotti, purché si tratti di merci prive di carattere commerciale.
 
Solo nel caso in cui la riparazione (il perfezionamento) sia stata effettuata gratuitamente, le merci al momento della reimportazione non saranno gravate da alcun dazio.
 
Se per la lavorazione è previsto il pagamento di un compenso, sull’importo di questo verrà calcolato il dazio e l´IVA (le aliquote saranno quelle previste per il prodotto ottenuto dal perfezionamento).

Il regime del perfezionamento passivo è disciplinato dagli articoli 259 e seguenti del Regolamento UE n. 952/2013 e dagli articoli 242 e 243 del Regolamento UE n. 2446/2015.
L’autorizzazione al regime di perfezionamento passivo è rilasciata dall’ufficio doganale competente per il territorio dove ha sede la ditta che lo richiede.

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